domenica 20 febbraio 2011

Comunicazioni «black list»: dubbi sui rimborsi spese

Dopo l’emanazione della circ. n. 2, non è del tutto chiaro se sono escluse le spese sostenute per trasferte direttamente dall’azienda


Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha completato il quadro dei chiarimenti necessari per una corretta compilazione della comunicazione delle operazioni intercorse con controparti stabilite in Paesi a fiscalità privilegiata, di cui all’art. 1 del DL 40/2010 (c.d. “comunicazione black list”). Un chiarimento che si attendeva era quello riferito alla necessità, o meno, di includere nella comunicazione i rimborsi delle spese sostenute da dipendenti, amministratori e collaboratori per trasferte effettuate in Paesi black list (tipicamente, la Svizzera, considerando la vicinanza geografica con l’Italia).

Al punto 1.2 della circolare n. 2/2011, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate “di precisare se i documenti di spese intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere indicati nel modello di comunicazione”, qualora tali spese siano sostenute con controparti stabilite in Paesi black list. A tale quesito, i tecnici dell’Amministrazione finanziaria hanno risposto negativamente, nel senso che, in considerazione delle finalità della comunicazione black list (contrasto alla frode ed all’evasione fiscale), sono escluse da tale adempimento “le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato”.

Orbene, prendendo atto di tale interpretazione, che appare in linea con lo spirito delle disposizioni normative, non è del tutto chiaro se tale esclusione possa estendersi anche alla fattispecie in cui il dipendente (o collaboratore) in trasferta non sostenga le spese direttamente, ma provveda al pagamento delle stesse con la carta di credito aziendale. Nel quesito, infatti, è stato specificato che i documenti di spesa sono intestati ai dipendenti (che anticipano la spesa), i quali poi richiedono il rimborso al datore di lavoro con la compilazione della relativa nota spese (a piè di lista).

Nella diversa ipotesi in cui il dipendente, o l’amministratore della società, provvedano al pagamento delle spese direttamente con mezzi di pagamento dell’azienda (tipicamente la carta di credito), non si è in presenza di un vero e proprio rimborso spese, in quanto il costo è sostenuto direttamente dalla società stessa, alla quale devono infatti essere intestati i relativi documenti giustificativi (fatture, ricevute, ecc.). In tal caso, quindi, si potrebbe ritenere che tali spese (aziendali, a questo punto) debbano essere indicate nella comunicazione, trattandosi di prestazioni di servizi, pur fuori campo IVA in Italia, ma soggette all’obbligo di monitoraggio (art. 3 del DM 5 agosto 2010).

Tuttavia, ad una più attenta analisi, si potrebbe concludere diversamente, e ciò per due ordini di motivi: il primo attiene ad una considerazione di carattere generale, ossia la finalità della comunicazione in esame, che, come sostenuto dalla stessa Agenzia, è di contrasto alle frodi e all’evasione d’imposta. Tali pericoli sembrano non potersi realizzare nell’ipotesi di dipendenti in trasferta, e ciò a prescindere dalle modalità di sostenimento delle relative spese (anticipo da parte del dipendente con successivo ristoro da parte del datore di lavoro, ovvero sostenimento diretto da parte dell’azienda).

La seconda considerazione, invece, discende dalla lettura di un passaggio contenuto nella circolare, laddove l’Agenzia precisa che sono escluse dalla comunicazione le prestazioni di servizi di cui fruisce il dipendente in trasferta. Il riferimento alla fruizione della spesa sembra prescindere da chi la paga materialmente, in quanto il dipendente in trasferta fruisce delle prestazioni (alberghi, ristoranti, trasporti, ecc.) anche laddove utilizzi la carta di credito aziendale per procedere al pagamento delle stesse.

Tale conclusione, come detto, sembra sostenibile alla luce delle finalità della comunicazione black list, anche se sul punto sarebbe opportuno, una volta per tutte, che l’Agenzia chiarisca in modo inequivoco.


Infine, una nota di colore: il rifornimento di benzina che il dipendente in trasferta acquista in occasione della trasferta è in ogni caso escluso dall’obbligo di comunicazione (a prescindere dalle modalità di pagamento), trattandosi di acquisto di beni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (la conferma è contenuta anche nella stessa circolare n. 2/2011).

(Sandro CERATO su www.eutekne.info)

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